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PANDINO
STATUTO
SOCIALE
Oggi
24.06.1998, in Pandino, Frazione Gradella, Via Maggiore si costituisce
l’associazione dilettantistica denominata “MOTO CLUB PANDINO”, regolata dai
seguenti articoli:
Art. 1 Sede Durata
L’associazione sportiva dilettantistica ”MOTO CLUB PANDINO” ha sede in Pandino Frazione
Gradella, Via Maggiore;
-
l’associazione
ha decorrenza dalla data di stipula e avrà termine
al 31 – 12 - 2030
Art. 2 Natura e Caratteristiche
L’associazione ”MOTO CLUB PANDINO” è un ente non commerciale, non
persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere
assolutamente apolitico.
Art. 3 Scopo Principale
L’associazione “MOTO CLUB PANDINO” è associata alla F.M.I. Federazione
Motociclistica Italiana, della quale condivide e fa propri gli scopi ed accetta
gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Organico, che fin d’ora
dichiara di conoscere ed approvare integralmente.
In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne
studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica,
promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del motociclismo.
Art. 4 Attività connesse
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello
scopo principale sono:
-
organizzazione
e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli
equiparati;
-
organizzazione
di attività di turismo motociclistico;
-
tutela
degli interessi degli utenti motociclistici;
-
promozione
ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e
circolazione stradale;
-
individuazione
di piloti meritevoli, loro valorizzazione e sostegno anche mediante di attività
di promozione e assistenza;
-
qualsiasi
altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via
strumentale, ma giammai prevalente.
-
Art. 5 Patrimonio
Il patrimonio del ”MOTO CLUB PANDINO” è costituito con il contributo
degli iscritti e con altri eventuali contributi straordinari versati dagli
associati e/o da terzi, inoltre è formato dai beni ed attrezzature che andrà ad
acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e la finalità
dell’associazione. L’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria,
mobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare
quella relativa alla costruzione, all’ampliamento, alla predisposizione ed al
miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.
L’associazione potrà istituire sedi secondarie, ovvero sezioni
distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative.
Art. 6 Divieto di distribuzione di utilizzi e/o avanzi
L’associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell’associazione.
Art. 7 Modalità di associazione
Chiunque può aderire all’associazione, residente o non a Pandino.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente
dell’Associazione, che la sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo,
il quale delibererà a maggioranza e a suo discrezionale ed insindacabile
giudizio.
In caso di diniego il richiedente, entro il termine perentorio di dieci
giorni alla comunicazione stessa, potrà presentare ricorso alla Commissione di
Appello Federale, con le modalità previste dal vigente Regolamento Organico
della F.M.I..
Art.
8 Associati
Gli associati si distinguono in:
a)
Fondatori.
Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con
deliberazione del Consiglio Direttivo, hanno promosso la costituzione
dell’associazione, e versano annualmente la somma deliberata. Essi conservano
la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal
successivo art. 11 ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri
associati.
b) vitalizi.
Sono considerati Vitalizi coloro i quali, accettati, come tali con
deliberazione del Consiglio Direttivo versano “una tantum” la somma fissata dal
Consiglio Direttivo stesso. Essi conservano la qualità di associati a tutti gli
effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi
diritti ed obblighi degli altri associati.
c)
Onorari.
L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la
qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole
rilevanza nell’interesse dell’associazione.
d)
Ordinari.
Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota
associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio, purché maggiorenne, nell’ambito versa la quota associativa
nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
e)
Juniores.
La categoria soci juniores è formata da chiunque avente meno di diciotto
anni di età, che ottemperi alle disposizioni dello Statuto e che avendo
proposto domanda sottoscritta anche dall’esercente la potestà il quale assume
ogni obbligo relativo, sia stato accettato come tale dal Consiglio Direttivo.
Ogni socio, purché maggiorenne nell’ambito assembleare ha diritto ad un
voto.
Art. 9 Diritti dell’associato
Gli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti
dovuti all’associazione:
a) divengono tesserati
della F.M.I. ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento
Organico della stessa Federazione.
b) hanno diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali
dell’associazione;
c) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;
d) fregiarsi del distintivo associativo e federale, ricevere la tessera
della F.M.I. unico e solo documento comprovante la qualità di associato,
usufruire di tutti i benefici previsti per l’anno in corso;
e) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio direttivo;
f) intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea; e, se
maggiorenne, votare all’assemblea dell’associazione anche per l’approvazione e
le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi dell’associazione;
g) proporre candidature, e qualora maggiorenne, essere eletto per
qualsiasi carica sociale;
h) presentare proposta di ammissione di nuovi associati;
L’associazione riconosce e garantisce l’uniformità del rapporto
associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del
rapporto, escludendo, altresì espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
Art. 10 Obblighi dell’associato
Gli associati si impegnano a;
- versare la quota associativa
- partecipare attivamente alla vita sociale
- non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi
dell’associazione;
- osservare lo statuto e tutti i Regolamenti della F.M.I. che dichiara
fin d’ora di conoscere, approvare e ratificare;
- osservare il presente statuto, le deliberazioni dell’assemblea e del
Consiglio Direttivo;
Il trasferimento di un tesserato da un Moto Club ad un altro è ammesso
nel corso dell'anno purché sia autorizzato dall’associazione di appartenenza.
Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi
associativi, o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del Moto Club,
della F.M.I. e dei loro organi.
Art. 11 Perdita
della qualità di associato
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio
Direttivo;
b) per iscrizione ad altro Moto Club, affiliato alla F.M.I., nei casi
consentiti dal Regolamento Organico della Federazione.
c) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque,
incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione e della F.M.I.;
d) per mancato rinnovo dell'associazione od omesso versamento della
quota associativa, ove si tratti di soci ordinari e fondatori.
Art. 12 Provvedimenti disciplinari
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni
e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) denuncia richiamo o ammonizione scritta;
b) censura;
c) ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
d) sospensione;
e) radiazione.
Tutti i provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono
essere preceduti, ad eccezione del
richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa
audizione dell’associato.
L’associato al quale sia stata comminata una sanzione potrà presentare
ricorso alla C.A.F. nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento
Organico della Federazione Motociclistica Italiana.
Art. 13 Organi della Società
Sono Organi essenziali ed obbligatori dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente
e) il Segretario;
f) il Cassiere Economo;
Art. 14 L'Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato: il
Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
Qual’ora l’assemblea lo reputi opportuno elegge, altresì, il Vice
Presidente, il Cassiere Economo, il Direttore Sportivo, il Responsabile del
settore utenza e turismo, i sindaci revisori. L’assemblea con delibera da
assumere entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, che ha
durata dal 1° Gennaio e tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto
economico finanziario. Delibera, sull’attività sportiva ed assistenziale ,
determina l’ammontare della quota associativa che ogni associato deve
corrispondere al momento dell’associazione e dei successivi rinnovi. Definisce
i compiti del Segretario e di tutti gli eventuali collaboratori.
L’assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una
volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà
essere altresì, convocata in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal
Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci
effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all’ordine del
giorno, sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare. In questa ultima
ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’associazione provvede a convocare
l’assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà
con pubblicazione affissa nella sede dell’associazione e mediante lettera da
indirizzare, almeno 10 giorni prima della data fissata, a ciascun socio avente
diritto e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della
riunione, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In
caso di discussione e quindi di approvazione del rendiconto economico e
finanziario annuale, alla convocazione deve essere allegato il prospetto di
detto rendiconto. È ammessa la partecipazione per delega con un massimo di
dieci deleghe. La delega non può essere conferita ai consiglieri e ai Probiviri.
In prima convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita con
la presenza di un numero soci che rappresenta almeno la metà più uno dei voti
attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza
semplice dei votanti.
Hanno diritto di voto i soci regolarmente tesserati nell’anno solare
precedente a quello un cui ha luogo l’assemblea, purché in regola con il
tesseramento per il periodo in corso.
In seconda convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice
dei votanti.
Lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio,
saranno validamente deliberati, sia in prima che in seconda convocazione, con
il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
Il Presidente dell’assemblea determina le modalità di votazione.
Art. 12 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Società e da
n......membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
n......Vicepresidenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga
opportuno oppure quando almeno 1/3 dei Membri dello stesso Consiglio ne faccia
apposita domanda.
Al Consiglio Direttivo è devolto l'incarico di realizzare il programma
delle attività approvate dall'Assemblea.
Esso amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone
all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione.
Stipula tutti gli atti della Società che dovranno portare la firma del
Presidente (o del Vice all'uopo delegato) e del Segretario.
Il Consiglio Direttivo, di fronte a terzi, impegna la Società fino al
limite fissato dall'Assemblea.
Il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo sono responsabili,
personalmente ed in solido, di tutti gli impegni, sia verso la F.M.I. che verso
terzi.
Se un componente del Consiglio Direttivo resta assente dalle riunioni
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato
dimissionario.
Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà,
l'intero Consiglio decade ed entro 60 giorni il Presidente convocherà
l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.
Art. 14 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di
temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente
stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse della Società.
Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del
Consiglio Direttivo.
Art. 15 Organi e durata
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere
riconfermati.
Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino europeo maggiorenne;
b) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico
nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad
inibizioni complessivamente superiori ad un anno. Al momento delle elezioni,
devono altresì essere Soci della associazione da almeno un anno.
Tutte le cariche sono gratuite.
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire
esclusivamente a mezzo scheda segreta; l'elezione per acclamazione è ammessa
solo per le cariche onorifiche.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da
quattro membri. Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il
Vice-Presidente
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga
opportuno: amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione
dell'Assemblea il rendiconto della gestione.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle
riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato
dimissionario.
Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà,
l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente convocherà
l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.
Art. 17 Il Presidente
Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, anche in giudizio:
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone
eseguire le deliberazioni:
- Relaziona l'Assemblea sull'andamento della associazione ed è dotato di
tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;
- provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i
programmi delle attività approvate dall'assemblea;
- riceve le domande di ammissione dell'associato.
Art. 18 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea
assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene
opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione.
Art. 19 Il Segretario
Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo,
tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei Soci e ne
tiene aggiornato il relativo elenco.
Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità
generale; d'accordo con il Cassiere provvede alla compilazione del rendiconto
economico-finanziario annuale, da sottoporre all'Assemblea. Tiene a
disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti.
È altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli
iscritti.
Art. 20 Il Cassiere Economo
Il Cassiere Economo, eletto dall'Assemblea, ha la responsabilità diretta
della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico degli organi
legittimamente preposti sotto il vigile controllo del segretario. Di tutta
l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle
disposizioni di legge e fiscali.
Detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà
disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del consiglio
Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.
Art. 21 Il Direttore Sportivo
Il Direttore Sportivo, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito
di organizzare, unitamente ai Membri del Consiglio stesso, tutte le
manifestazioni sportive e di dirigere tutta l'attività sportiva dell'associazione.
Art. 22 Responsabile settore turismo
Il Responsabile al Turismo, nominato dal Consiglio Direttivo, d'intesa
con lo stesso, promuove il turismo motociclistico in tutte le sue forme e
mantiene i rapporti con la F.M.I. per ciò che concerne l'utenza e il turismo.
Art. 23 I Sindaci Revisori
L'Assemblea può nominare tre Sindaci Revisori i quali eleggono fra loro
il Presidente del Collegio.
Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione,
redigendo apposito verbale.
Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente ed eventualmente al
Consiglio Direttivo o all'Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni
irregolarità amministrativa eventualmente rilevata registrandola a verbale.
I Membri del Collegio possono partecipare a tue le riunioni del
Consiglio Direttivo, con obbligo di partecipazione all'assemblea che approva il
rendiconto economico finanziario, con stesura di una relazione accompagnatoria.
Art. 24 Affiliazione alla F.M.I.
L'Associazione resta affiliata alla F.M.I. per tutta la durata dell'anno
sociale, coincidente con l'anno solare: inizia il 1° Gennaio e termina il 31
Dicembre.
Al solo fine del mantenimento della denominazione sociale,
l'Associazione deve rinnovare l'affiliazione entro tre mesi dalla fine del
precedente anno sociale.
Art. 25 Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento della Associazione, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci
effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea
straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di
almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per
qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altro Moto Club o Ente che persegue
fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea che ha deliberato lo
scioglimento,sentito l'Organismo di controllo che opera sotto la vigilanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Finanze.
Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso la F.M.I.,
sia verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e
di poi personalmente e solidamente dal Presidente e dai componenti il Consiglio
Direttivo..
In caso di inadempienza tali Dirigenti non potranno ottenere il
tesseramento alla F.M.I., sino a che non avranno provveduto alla piena
sistemazione degli della propria Associazione.
Art. 26 Obblighi della Associazione
L'Associazione dichiara di accettare in ogni sua parte, tanto per sé quanto
per i propri associati il presente Statuto, nonché lo statuto ed i Regolamenti tutti,
sopratutto quello di Giurisdizione, nonché le deliberazioni della F.M.I., che
fin d'ora dichiara di conoscere. L'Associazione assume l'obbligo di non adire per tutto ciò che concerne la
propria attività, nessun’altra Autorità che non sia quella della Federazione
Motociclistica Italiana, della quale accetta ogni deliberazione o decisione.
In caso dell’inosservanza delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti
e delle Deliberazioni Federali o di gravi irregolarità amministrative, il
Presidente della F.M.I. potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni,
controlli e riscontri con persone di sua fiducia, ai quali l'Associazione dovrà
permettere l'accesso nei propri uffici e mettere a disposizione tutta la
documentazione richiesta.
Art. 27 Modifiche allo Statuto
Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli
aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea
eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere
depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno
per 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea e deve comunque
essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare.
Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche
in seconda convocazione, un numero di associati che rappresentano almeno 3/4
degli aventi diritto al voto.
Il Verbale dell'Assemblea con il testo delle modifiche deve essere
trasmesso in doppia copia per l'approvazione alla F.M.I..
Art. 28 Norme Transitorie
In caso di incompatibilità le norme dello Statuto e del Regolamento
Organico della F.M.I. sostituiranno di diritto le norme statutarie dell'Associazione.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dello
Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I..
Art. 29 Rinvio alle leggi
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del
c.c. in quanto applicabili.
Il
Presidente
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