La Strada Convenzioni Mercatino Foto Stampa Link

MC Pandino

MOTO CLUB PANDINO
STATUTO
SOCIALE

Aggiornamento al 20 Dicembre 2013 per lo statuto che regola l’associazione dilettantistica denominata “MOTO CLUB PANDINO”. Fondata il 24.06.1998, in Pandino, Frazione Gradella.


Art. 1    Sede Durata
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ”MOTO CLUB PANDINO” ha sede in Pandino, Via Circonvallazione B/3 C;

  • l’associazione ha decorrenza dalla data di stipula e avrà termine al 31 - 12 - 2030

Art. 2  Natura e Caratteristiche
L’associazione ”MOTO CLUB PANDINO” è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha carattere assolutamente apolitico.
Art. 3    Scopo Principale
L’associazione “MOTO CLUB PANDINO” è associata alla F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana, della quale condivide e fa propri gli scopi ed accetta gli obblighi derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Organico, che fin d’ora dichiara di conoscere ed approvare integralmente.
In quanto tale rappresenta e cura gli interessi del motociclismo, ne studia i problemi, promuove e diffonde la conoscenza tecnica motociclistica, promuove e favorisce lo sviluppo della circolazione e del motociclismo.
Art. 4    Attività connesse    
Le attività strumentali e connesse attuate per il raggiungimento dello scopo principale sono:

  • organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati;
  • organizzazione di attività di turismo motociclistico;
  • tutela degli interessi degli utenti motociclistici;
  • promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
  • individuazione di piloti meritevoli, loro valorizzazione e sostegno anche mediante di attività di promozione e assistenza;
  • qualsiasi altra attività correlata agli scopi principali perseguiti, esercitati in via strumentale, ma giammai prevalente.

Art. 5    Patrimonio
Il patrimonio del ”MOTO CLUB PANDINO” è costituito con il contributo degli iscritti e con altri eventuali contributi straordinari versati dagli associati e/o da terzi, inoltre è formato dai beni ed attrezzature che andrà ad acquistare, ovvero già di sua proprietà, inerenti lo scopo e la finalità dell’associazione. L’associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quella relativa alla costruzione, all’ampliamento, alla predisposizione ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione di aree.
L’associazione potrà istituire sedi secondarie, ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative.
Art. 6    Divieto di distribuzione di utilizzi e/o avanzi
L’associazione non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione.
Art. 7    Modalità di associazione
Chiunque può aderire all’associazione, residente o non a Pandino.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente dell’Associazione, che la sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale delibererà a maggioranza e a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
In caso di diniego il richiedente, entro il termine perentorio di dieci giorni alla comunicazione stessa, potrà presentare ricorso alla Commissione di Appello Federale, con le modalità previste dal vigente Regolamento Organico della F.M.I..
Art. 8 Associati
Gli associati si distinguono in;

  • Fondatori: Sono considerati fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione del Consiglio Direttivo, hanno promosso la costituzione dell’associazione, e versano annualmente la somma deliberata. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 11 ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

b) Vitalizi : Sono considerati Vitalizi coloro i quali, accettati, come tali con deliberazione del Consiglio Direttivo versano “una tantum” la somma fissata dal Consiglio Direttivo stesso. Essi conservano la qualità di associati a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo art. 11, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

  • Onorari: L’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse dell’associazione.
  • Ordinari: Sono considerati ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, purché maggiorenne, nell’ambito versa la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

  • Juniores: La categoria soci juniores è formata da chiunque avente meno di diciotto anni di età, che ottemperi alle disposizioni dello Statuto e che avendo proposto domanda sottoscritta anche dall’esercente la potestà il quale assume ogni obbligo relativo, sia stato accettato come tale dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, purché maggiorenne nell’ambito assembleare ha diritto ad un voto.
Art. 9    Diritti dell’associato
Gli associati con l'iscrizione, e purché in regola con tutti i versamenti dovuti all’associazione:
 a) divengono tesserati della F.M.I. ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del Regolamento Organico della stessa Federazione.
b) hanno diritto di frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’associazione;
c) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’associazione;
d) fregiarsi del distintivo associativo e federale, ricevere la tessera della F.M.I. unico e solo documento comprovante la qualità di associato, usufruire di tutti i benefici previsti per l’anno in corso;
e) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio direttivo;
f) intervenire, discutere, presentare proposte in assemblea; e, se maggiorenne, votare all’assemblea dell’associazione anche per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
g) proporre candidature, e qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi carica sociale;
h) presentare proposta di ammissione di nuovi associati;
L’associazione riconosce e garantisce l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto, escludendo, altresì espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 10 Obblighi dell’associato
Gli associati si impegnano a:
- versare la quota associativa
- partecipare attivamente alla vita sociale
- non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’associazione;
- osservare lo statuto e tutti i Regolamenti della F.M.I. che dichiara fin d’ora di conoscere, approvare e ratificare;
- osservare il presente statuto, le deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo;
Il trasferimento di un tesserato da un Moto Club ad un altro è ammesso nel corso dell'anno purché sia autorizzato dall’associazione di appartenenza.
Gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi, o comunque lesivi degli interessi e del prestigio del Moto Club, della F.M.I. e dei loro organi.
Art. 11 Perdita della qualità di associato
La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni presentate per iscritto ed accettate dal Consiglio Direttivo;
b) per iscrizione ad altro Moto Club, affiliato alla F.M.I., nei casi consentiti dal Regolamento Organico della Federazione.
c) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o, comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari dell’associazione e della F.M.I.;
d) per mancato rinnovo dell'associazione od omesso versamento della quota associativa, ove si tratti di soci ordinari e fondatori.
Art. 12 Provvedimenti disciplinari
Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) denuncia richiamo o ammonizione scritta; b) censura; c) ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; d) sospensione; e) radiazione.
Tutti i provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono essere preceduti,  ad eccezione del richiamo scritto, dalla contestazione degli addebiti e tutti adottati previa audizione dell’associato.
L’associato al quale sia stata comminata una sanzione potrà presentare ricorso alla C.A.F. nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento Organico della Federazione Motociclistica Italiana.
Art. 13 Organi della Società
Sono Organi essenziali ed obbligatori dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;    b) il Consiglio Direttivo;            c) il Presidente; d) il Vice Presidente;     e) il Segretario;     f) il Cassiere Economo;
Art. 14 L'Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.
Elegge liberamente, sul principio del voto singolo di ogni associato: il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.
Qual’ora l’assemblea lo reputi opportuno elegge, altresì, il Vice Presidente, il Cassiere Economo, il Direttore Sportivo, il Responsabile del settore utenza e turismo, i sindaci revisori.
L’assemblea con delibera da assumere entro il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio, che ha durata dal 1° Gennaio e tutto il 31 Dicembre, approva annualmente il rendiconto economico finanziario. Delibera, sull’attività sportiva ed assistenziale , determina l’ammontare della quota associativa che ogni associato deve corrispondere al momento dell’associazione e dei successivi rinnovi.
Definisce i compiti del Segretario e di tutti gli eventuali collaboratori.
L’assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.
Potrà essere altresì, convocata in seduta straordinaria, in qualsiasi momento, dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da un terzo dei soci effettivi che ne facciano richiesta motivata, indicando i punti all’ordine del giorno, sui quali l’assemblea è chiamata a deliberare. In questa ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dell’associazione provvede a convocare l’assemblea entro il termine di giorni trenta dalla richiesta.
La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell’associazione e mediante lettera da indirizzare, almeno 10 giorni prima della data fissata, a ciascun socio avente diritto e deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di discussione e quindi di approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, alla convocazione deve essere allegato il prospetto di detto rendiconto.
È ammessa la partecipazione per delega con un massimo di dieci deleghe.
La delega non può essere conferita ai consiglieri e ai Probiviri.
In prima convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero soci che rappresenta almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto, e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.
Hanno diritto di voto i soci regolarmente tesserati nell’anno solare precedente a quello un cui ha luogo l’assemblea, purché in regola con il tesseramento per il periodo in corso.
In seconda convocazione l’assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibererà a maggioranza semplice dei votanti.
Il Presidente dell’assemblea determina le modalità di votazione.
Art. 15 Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità
Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo dell’associazione,
entrambi da sottoporre all’approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione
del rendiconto e/o del bilancio preventivo, copia degli stessi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati.
L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del
bilancio da parte dell'Assemblea.
Art. 16 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Società e da n......membri. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno n. ....Vicepresidenti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando almeno 1/3 dei Membri dello stesso Consiglio ne faccia apposita domanda.
Al Consiglio Direttivo è devolto l'incarico di realizzare il programma delle attività approvate dall'Assemblea.
Esso amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della sua gestione.
Stipula tutti gli atti della Società che dovranno portare la firma del Presidente (o del Vice all'uopo delegato) e del Segretario.
Il Consiglio Direttivo, di fronte a terzi, impegna la Società fino al limite fissato dall'Assemblea.
Il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo sono responsabili, personalmente ed in solido, di tutti gli impegni, sia verso la F.M.I. che verso terzi.
Se un componente del Consiglio Direttivo resta assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario.
Qualora venga a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, l'intero Consiglio decade ed entro 60 giorni il Presidente convocherà l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Presidente e dei Consiglieri.
Art. 17 Il Vicepresidente
Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse della Società.
Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 18 Organi e durata
Il Presidente ed i membri del  Consiglio Direttivo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Essi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino europeo maggiorenne;
b) non essere stati assoggettati, da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o di una federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno. Al momento delle elezioni, devono altresì essere Soci della associazione da almeno un anno.
Tutte le cariche sono gratuite.
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta; l'elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.
Art. 19 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione e da quattro membri. Il Consiglio Direttivo può eleggere nel suo seno il Vice-Presidente
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno: amministra il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto della gestione.
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
Art. 20 Il Presidente
Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, anche in giudizio:
- convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendone eseguire le deliberazioni:
- Relaziona l'Assemblea sull'andamento della associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini sociali;
- provvede all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dall'assemblea;
- riceve le domande di ammissione dell'associato.
Art. 21 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o di impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse dell'Associazione.
Art. 22 Il Segretario
Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei Soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco.
Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e la contabilità generale; d'accordo con il Cassiere provvede alla compilazione del rendiconto economico-finanziario annuale, da sottoporre all'Assemblea. Tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo tutti i registri ed i documenti.
È altresì responsabile della gestione dei dati personali di tutti gli iscritti.
Art. 23 Il Cassiere Economo
Il Cassiere Economo, eletto dall'Assemblea, ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato specifico degli organi legittimamente preposti sotto il vigile controllo del segretario. Di tutta l'attività deve tenere un'accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali.
Detiene un fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese di cui potrà disporre in caso di necessità senza la preventiva approvazione del consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello stesso.
Art. 24 Il Direttore Sportivo
Il Direttore Sportivo, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di organizzare, unitamente ai Membri del Consiglio stesso, tutte le manifestazioni sportive e di dirigere tutta l'attività sportiva dell'associazione.
Art. 25 Responsabile settore turismo
Il Responsabile al Turismo, nominato dal Consiglio Direttivo, d'intesa con lo stesso, promuove il turismo motociclistico in tutte le sue forme e mantiene i rapporti con la F.M.I. per ciò che concerne l'utenza  e il turismo.
Art. 26 I Sindaci Revisori
L'Assemblea può nominare tre Sindaci Revisori i quali eleggono fra loro il Presidente del Collegio.
Il Collegio esercita periodicamente la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione, redigendo apposito verbale.
Deve comunicare inoltre, per iscritto al Presidente ed eventualmente al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata registrandola a verbale.
I Membri del Collegio possono partecipare a tue le riunioni del Consiglio Direttivo, con obbligo di partecipazione all'assemblea che approva il rendiconto economico finanziario, con stesura di una relazione accompagnatoria.
Art. 27 Affiliazione alla F.M.I.
L'Associazione resta affiliata alla F.M.I. per tutta la durata dell'anno sociale, coincidente con l'anno solare: inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Al solo fine del mantenimento della denominazione sociale, l'Associazione deve rinnovare l'affiliazione entro tre mesi dalla fine del precedente anno sociale.
Art. 28 Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento della Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei Soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altro Moto Club o Ente che persegue fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento,sentito l'Organismo di controllo che opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle Finanze.
Le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso la F.M.I., sia verso terzi, devono essere soddisfatte prioritariamente dal fondo comune, e di poi personalmente e solidamente dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo..
In caso di inadempienza tali Dirigenti non potranno ottenere il tesseramento alla F.M.I., sino a che non avranno provveduto alla piena sistemazione degli della propria Associazione.
Art. 29 Obblighi della Associazione
L'Associazione dichiara di accettare in ogni sua parte, tanto per sé quanto per i propri associati il presente Statuto, nonché lo statuto ed i Regolamenti tutti, sopratutto quello di Giurisdizione, nonché le deliberazioni della F.M.I., che fin d'ora dichiara di conoscere. L'Associazione  assume l'obbligo di non adire per tutto ciò che concerne la propria attività, nessun’altra Autorità che non sia quella della Federazione Motociclistica Italiana, della quale accetta ogni deliberazione o decisione.
In caso dell’inosservanza delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti e delle Deliberazioni Federali o di gravi irregolarità amministrative, il Presidente della F.M.I. potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni, controlli e riscontri con persone di sua fiducia, ai quali l'Associazione dovrà permettere l'accesso nei propri uffici e mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.
Art. 30 Modifiche allo Statuto
Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per 15 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare.
Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione, un numero di associati che rappresentano almeno 3/4 degli aventi diritto al voto.
Il Verbale dell'Assemblea con il testo delle modifiche deve essere trasmesso in doppia copia per l'approvazione alla F.M.I..
Art. 31 Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti
l’attività e la pratica sportiva saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Motociclistica Italiana.
In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione Motociclistica Italiana, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri cosi designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.
La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
Art. 32 Norme Transitorie
In caso di incompatibilità le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I. sostituiranno di diritto le norme statutarie dell'Associazione.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.I..
Art. 33 Rinvio alle leggi
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del c.c. in quanto applicabili.

                                                                                                                                
Pandino lì    20/12/2013                     

 

                                                                             Il Presidente

 

scarica il documento word